Sovraindebitamento: cos’è e a chi rivolgersi

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L’istituto del sovraindebitamento è stato introdotto dalla L. 3/2012 e poi profondamente modificato dal D.lgs. 14/2019, art. 2 lett. c) e consiste in un piano di ristrutturazione del debito, vale a dire uno strumento che consente al consumatore e ai soggetti non fallibili di ridurre i propri debiti mediante la formulazione di una proposta di pagamento che, se valutata meritevole e fattibile dall’Organismo di Composizione della Crisi (OCC), disciplinerà la ripartizione dell’attivo patrimoniale residuo tra i vari creditori oppure la corresponsione del quinto dello stipendio, del TFR o della pensione.

La funzione del sovraindebitamento è, da una parte, quella di garantire ai creditori, attraverso l’accettazione dell’accordo presentato dal debitore, il recupero, benché parziale, dei crediti vantati entro tempi più rapidi rispetto all’esercizio delle azioni esecutive individuali, e dall’altra, quella di offrire al debitore in buona fede e privo dei requisiti di fallibilità stabiliti dall’art.1 della Legge Fallimentare, un mezzo alterativo di soddisfazione dei debiti contratti che comporti lo stralcio di una porzione di questi, non più esigibili da parte dei creditori.

Per accedere alla procedura di sovraindebitamento il soggetto deve versare in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, situazione che determini la rilevante difficoltà di adempiere le obbligazioni (crisi), ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente (insolvenza), e deve presentare requisiti di natura soggettiva ed oggettiva.

I primi riguardano la qualifica rivestita dal richiedente, che deve rientrare in una delle seguenti categorie:

  • Consumatore, definizione che comprende anche i soci illimitatamente responsabili di società in nome collettivo, società in accomandita semplice e società in accomandita per azioni;
  • Professionisti e lavoratori autonomi;
  • Imprese commerciali non fallibili;
  • Imprese agricole;
  • Start – up innovative (non oltre 4 anni dalla costituzione);
  • Società tra professionisti;
  • Associazioni;
  • Imprenditori commerciali fallibili cancellati dal registro delle imprese da oltre un anno.

Sono invece requisiti oggettivi le seguenti condizioni:

  • Nei tre esercizi precedenti la data di deposito dell’istanza di accesso alla procedura di gestione del sovraindebitamento il debitore non deve avere avuto un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo superiore a 300.000 Euro;
  • Nei tre esercizi precedenti la data di deposito dell’istanza di accesso alla procedura di gestione del sovraindebitamento il debitore non deve aver realizzato ricavi lordi superiori a 200.000 Euro l’anno;
  • Il debitore deve avere un ammontare di debiti, anche non scaduti, inferiore a 500.000 Euro.

Una volta accertato che il debitore presenti sia i requisiti soggettivi che quelli oggettivi, affinché la sua proposta sia ritenuta ammissibile, deve essere rispettate tre condizioni: la non assoggettabilità a procedura concorsuale del debitore, il non aver fatto ricorso alla procedura da sovraindebitamento nei cinque anni antecedenti, e il debitore non deve aver subìto il provvedimento di revoca, annullamento, risoluzione dell’accordo, ovvero revoca e dichiarazione di cessazione degli effetti di omologazione del piano.

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Peculiare è la disciplina del sovraindebitamento per quanto riguarda il consumatore; come già anticipato, la definizione di consumatore è oggi più ampia rispetto a quella originariamente prevista dalla L. 3/2012, dal momento che comprende altresì i soci illimitatamente responsabili delle società in nome collettivo, società in accomandita semplice e società in accomandita per azioni, purché si tratti di soggetto meritevole, che non abbia cioè provocato il sovraindebitamento per colpa grave o dolo.

Il consumatore può sottoporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti con le indicazioni di tempi e modi per il superamento della crisi, redigendo la proposta con l’ausilio di un Organismo di composizione della crisi (OCC). Il piano ha contenuto libero, ma deve necessariamente indicare l’elenco dei creditori con le somme dovute e le relative cause di prelazione, la consistenza del patrimonio del debitore, gli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi 5 anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni, gli stipendi, le pensioni, i salari e tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l’indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.

Lo Studio legale Mallozzi Fiaschi & partners vanta un’esperienza trentennale nell’ambito del diritto dell’impresa; il continuo aggiornamento e la particolare attenzione alle evoluzioni normative consente ai professionisti dello studio di offrire al cliente l’intera gamma delle soluzioni per il suo caso prospettabili e di seguirlo accortamente durante tutte la procedura ritenuta adeguata.

La nuova procedura di sovraindebitamento rientra tra le competenze maturate dallo Studio, rivolte sia al consumatore che alle persone giuridiche, a partire dall’elaborazione del piano di ristrutturazione dei debiti sino alla fase esecutiva dello stesso.